logo_fraccastoro

Fraccastoro e BSF vincono in Consiglio di Stato per il Gruppo RedBird

Lo Studio Fraccastoro - capitanato da Giorgio Fraccastoro con Alice Volino e Alessio Maria Tropiano (in foto) e lo Studio Boies Schiller Flexner, con i soci Alessia Allegretti Luigi Macioce, ed il supporto di Valeria Valentini e Virginia Raimondi – hanno vittoriosamente assistito innanzi al Consiglio di Stato Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, Giorgio Furlani, Amministratore delegato di AC Milan, e ACM BIDCO, azionista di maggioranza di AC Milan, ribaltando la sentenza del TAR Lazio che aveva accertato il diritto della società Blue Skye Financial Partners ad accedere a tutti i documenti depositati dal club rossonero presso la FIGC (difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione dell’omonimo Studio) volti ad attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria in capo all’acquirente delle azioni di AC Milan ai sensi dell’art. 20 -bis delle NOIF (Norme organizzative Interne Federali).

 

L’obiettivo di Blue Skye Financial Partners (socia di minoranza della società Project Redblack – appartenente al Gruppo Elliot – che, tramite la società Rossoneri Sport Investment Luxembourg, ha ceduto le azioni di AC Milan ad ACM BIDCO) era quello di ottenere la predetta documentazione al fine di verificare se l’operazione di cessione di AC Milan avesse potuto arrecarle un pregiudizio economico. 

 

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6589 del 5.7.2023, ha, in primo luogo, ritenuto che non sussiste “l’interesse all’accesso documentale in capo a Blue Skye, ai sensi della l. n. 241/1990” in quanto non attuale, ma meramente “prospettico ed eventuale” né tantomeno strumentale “atteso che non risulta dimostrato come i documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della cessionaria delle azioni dell’AC Milan S.p.a. possano servire alla tutela della posizione giuridica vantata dall’odierna appellata”. Peraltro, in tale prospettiva, il Consiglio di Stato ha correttamente valorizzato la circostanza per cui “l’accertamento sul possesso dei requisiti di onorabilità in capo alla cessionaria ACM BidCo si è già concluso positivamente ed è stato effettuato ai fini dell’ammissione al campionato di serie A dall’ente a ciò preposto” e, pertanto, “la procedura di cui all’art. 20-bis si è, dunque, conclusa definitivamente con esito positivo”.

 

In secondo luogo, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che non sussiste nemmeno “l’assunto diritto di accesso civico al regolare svolgimento del campionato di serie A” ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., atteso che la società Blue Skye Financial Partners, rivestendo la mera posizione di socio di minoranza indiretto della società cedente le azioni dell’AC Milan, non è una società calcistica che partecipa al campionato di serie A. Ne deriva che Blue Skye Financial Partners non subirebbe alcun pregiudizio dall’eventuale assenza dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria in capo alla cessionaria dell’AC Milan, assenza dalla quale conseguirebbe solo la sanzione della penalizzazione di alcuni punti in classifica.

 

La pronuncia in esame riveste particolare importanza in quanto, oltre a ribadire importanti principi in tema di accesso documentale, ne offre un’applicazione pratica in relazione ad una fattispecie singolare che non era mai stata oggetto di puntuale approfondimento giuridico. Vengono, inoltre, efficacemente chiariti i presupposti applicativi dell’accesso civico generalizzato (notoriamente a legittimazione illimitata e attivabile senza specifici oneri motivazionali) il quale risulta tutelabile unicamente quando finalizzato a stimolare un controllo intrinseco sull’operato della Pubblica amministrazione e mai quando presuppone un interesse meramente egoistico del soggetto che ne intende beneficiare.

Per approfondimenti cliccare qui.

Le ultime News